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Sez. 1, Sentenza n. 2639 del 28/04/1982 (Rv. 420503 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DEL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO, SEZIONE PER I MINORENNI, IN SEDE DI RECLAMO, PER L'AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI AD UNO DEI GENITORI SEPARANDI - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420503-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DEL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO, SEZIONE PER I MINORENNI, IN SEDE DI RECLAMO, PER L'AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI AD UNO DEI GENITORI SEPARANDI - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È inammissibile l'istanza di regolamento di Competenza avverso il decreto adottato dalla Corte d'appello, Sezione per i minorenni, in Sede di reclamo, per l'affidamento di figli minori ad uno dei genitori, tra i quali sia in corso causa di separazione personale, quando, dagli Atti dello stesso procedimento per regolamento, risulti l'avvenuta Estinzione del giudizio di separazione personale (per mancata tempestiva riassunzione di esso dopo la cancellazione dal ruolo) per essere venuto meno lo stesso presupposto del conflitto effettivo ed attuale di Competenza, rispetto al tribunale investito della causa di separazione, affermato dal ricorrente. (V 6458/81, mass n 417284; (V 6213/80, mass n 409940; (V 4911/80, mass n 408756; (V 4209/77, mass n 387845).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)