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Sez. 3, Sentenza n. 4209 del 03/10/1977 (Rv. 387845 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE TARDIVA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - CONSEGUENZE - INESISTENZA DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387845-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE TARDIVA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO D'UFFICIO - CONSEGUENZE - INESISTENZA DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

In Sede di regolamento di Competenza d'ufficio, richiesto ai sensi dell'art 45 cod proc civ, puo essere dedotta e rilevata l'Estinzione del processo, per tardivita della riassunzione davanti al giudice che ha sollevato il conflitto, in violazione dei termini di cui all'art 50 cod proc civ. detta Estinzione, infatti, toglie efficacia alla sentenza declinatoria della Competenza emessa dal giudice adito per primo, consente al giudice successivamente adito di decidere autonomamente sulla propria Competenza, e, conseguentemente, determina l'inammissibilita dell'istanza di regolamento, per difetto di conflitto effettivo ed attuale. (V 1537/75, mass n 375135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)