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Sez. 2 - , Sentenza n. 9126 del 07/04/2017 (Rv. 643548 - 02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Intermediazione finanziaria - Sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione - Potere discrezionale del giudice di determinare l'entità della sanzione - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643548-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del TUIF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)