diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 (Rv. 638469 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni - Opposizione - Potere discrezionale del giudice di determinare l'entità della sanzione - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2016-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638469-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti da quest'ultima, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)