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Sez. 1, Sentenza n. 16400 del 27/02/2007 Cc. (dep. 23/04/2007) Rv. 236158 - 01

PENA - PENE DETENTIVE | Ergastolo - Isolamento notturno - Natura giuridica - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236158-01

PENA - PENE DETENTIVE

L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)