Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014 (Rv. 630548 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Declaratoria di inammissibilità dell'azione - Reclamo innanzi alla Corte d'appello - Decreto di rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ammissibilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di risarcimento danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, è ammissibile il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel giudizio di legittimità previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, avverso il decreto della corte d'appello che abbia rigettato il reclamo contro la declaratoria d'inammissibilità dell'azione, per ragioni diverse da quelle ritenute dal giudice di primo grado, allorché l'impugnazione incidentale, dispiegata dalla parte intimata nella memoria di costituzione prevista dalla norma suddetta, sia proposta nei dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale nella cancelleria della corte territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)