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Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 20/01/2006 (Rv. 587886 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Decreto della corte d'appello dichiarativo di inammissibilità dell'azione - Per ragioni diverse dalla mancanza dei presupposti e dei termini dell'azione e dalla sua manifesta infondatezza - Regime del ricorso per cassazione - Applicabilità di quello speciale di cui alla legge n. 117 del 1988 - Sussistenza - Qualificazione del decreto come sentenza - Esclusione - Conseguenze - Qualificabilità del ricorso alla stregua dell'art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587886-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di azione diretta a far valere la responsabilità civile del giudice il provvedimento conclusivo del procedimento di reclamo avanti alla corte d'appello avverso il decreto motivato del tribunale di inammissibilità della domanda, anche allorquando dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione per vizi formali, senza procedere all'esame delle questioni relative ai termini od ai presupposti dell'azione, di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988 oppure dichiararne la manifesta infondatezza, è soggetto al regime speciale di impugnazione in cassazione previsto dalla stessa legge, restando esclusa la possibilità di qualificare il decreto della corte d'appello decisivo del reclamo come sentenza e, quindi, il ricorso per cassazione alla stregua dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 30/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)