Sez. 1, Sentenza n. 25959 del 04/05/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219279 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento - Reati edilizi - Imposizione dell' obbligo di demolizione del manufatto abusivo - Possibilità - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'obbligo di demolizione del manufatto edilizio abusivamente realizzato, contenuto nel giudicato di condanna, può essere posto a carico dell'affidato quale strumento di risocializzazione, nell'ottica del rispetto della legge e della eliminazione delle conseguenze negative della condotta deviante, atteso che i commi 4 e 5 dell'art 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)non prevedono alcuna limitazione relativamente al contenuto delle prescrizioni, le quali dunque, purché non contrarie alla legge e non immotivatamente afflittive, devono considerarsi legittime, se rispondenti alle finalità normative.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)