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Sez. 1, Sentenza n. 29860 del 22/03/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276601 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reato edilizio - Affidamento in prova al servizio sociale - Imposizione della demolizione del fabbricato abusivo - Prescrizione - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276601-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Fra le prescrizioni che accompagnano l'affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall'art. 47, commi 5, 6 e 7, legge 26 luglio 1975, n. 354. (In motivazione la Corte ha aggiunto che una simile prescrizione non riguarda né i rapporti dell'affidato con il servizio sociale, né il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, né l'astensione da attività illecite, e neppure, per analogia, l'adoperarsi in favore della vittima del reato).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)