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Sez. 5 - , Sentenza n. 10125 del 11/04/2019 (Rv. 653715 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Impianti serventi rispetto ad una centrale idroelettrica - Omesso accatastamento - Determinazione della base imponibile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653715-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, nel caso in cui, in relazione agli impianti e agli immobili serventi rispetto ad una centrale di produzione idroelettrica, non risulti proposta alcuna rendita catastale, il criterio utilizzabile per determinare la base imponibile è quello fondato sul valore di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, e, solo in subordine, nel caso di omessa produzione della documentazione contabile richiesta dall'amministrazione comunale, il valore deve essere determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, abrogato dalla legge finanziaria n. 296 del 2006. (Fattispecie di omesso versamento ICI per l'anno 2005.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)