Sez. 5, Sentenza n. 6609 del 15/03/2013 (Rv. 626112 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | I.C.I. - Immobili classificati in cat. D non iscritti e privi di rendita - Mancanza della "distinta contabilizzazione in bilancio" - Criteri di calcolo di cui all'art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 504 del 1192 - Applicabilità - Esclusione - Criterio di calcolo residuale di cui all'art. 5, quarto comma, del d.lgs. cit. - Ammissibilità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per la determinazione del valore degli immobili classificati in cat. D non iscritti e privi di rendita (nella specie, campo di golf con sovrastante fabbricato), la mancanza della "distinta contabilizzazione in bilancio" non permette il calcolo del valore secondo la previsione di cui all'art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 504 del 1992, ma consente solo l'applicazione della regola residuale ivi contenuta nell'art. 5, quarto comma, secondo la quale il valore ai fini I.C.I. deve essere stabilito con riferimento a fabbricati "similari" già iscritti in catasto. (Fattispecie relativa ad informale prospetto extracontabile esponente il costo storico dell'immobile ed i suoi incrementi di valore sulla base delle fatture).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)