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Sez. 4, Sentenza n. 30206 del 28/03/2013 Ud. (dep. 12/07/2013) Rv. 256373 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | INAIL costituitasi per esercitare l'azione di regresso - Sentenza di proscioglimento - Specifico riferimento agli effetti civili - Necessità esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256373-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

L'impugnazione dell'INAIL, che si sia costituito parte civile nel processo per agire in via di regresso, avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, purché, però, sia specificata la causa "petendi" che sorregge l'azione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione avverso sentenza di assoluzione in quanto l'INAIL, nel costituirsi parte civile, aveva precisato che la pretesa era "concernente l'ammontare del costo delle prestazioni previdenziali erogate in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti in conseguenza delle malattie professionali da essi contratte"). .

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/2008 num. 101 art. 61, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 03/08/2007 num. 123 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)