Sez. 1, Sentenza n. 1597 del 03/10/1983 Cc. (dep. 15/11/1983) Rv. 161203 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA LIBERTÀ PERSONALE - RICHIESTA DI RIESAME - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA LIBERTÀ PERSONALE - RICHIESTA DI RIESAME - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Allorquando l'intervento del P.m. risulti incompatibile con le forme del procedimento, è legittima la delibera del giudice in quanto, in tal caso, il mancato intervento del P.m. è da ritenersi tra i casi eccettuati dalla legge implicitamente. Ne deriva che nel procedimento di riesame dei provvedimenti concernenti la libertà personale, in cui il tribunale deve decidere, a pena di decadenza del provvedimento restrittivo, entro tre giorni dal ricevimento degli Atti, l'intervento del P.m. non è necessario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)