Sez. 5, Sentenza n. 1424 del 10/05/1984 Cc. (dep. 17/05/1984) Rv. 164223 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEDE DECIDENTE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEDE DECIDENTE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di appello del pubblico ministero avverso provvedimento concessivo della libertà provvisoria, il "tribunale della libertà" non può adottare le sue decisioni senza acquisire le conclusioni del pubblico ministero presso la Sede decidente. Se tali conclusioni manchino, è ravvisabile una nullità, che pur rientrando nel regime "intermedio" d'Invalidità dell'atto viziato, è rilevabile di ufficio (con precise delimitazioni temporali) e non è sanabile nemmeno quando il giudizio si concluda con l'integrale accoglimento delle richieste del pubblico ministero. L'attività svolta dal pubblico ministero "agente" è concettualmente distinta da quella spiegata quale "consulente": la nullità attinente alla sua mancata partecipazione essendo prevista da norme che concernono l'ordine pubblico processuale, è pertanto di carattere generale. (V mass n 161685; (V mass n 161203; (V mass n 160124; (V mass n 160121; (V mass n 159895; (V mass n 158995; (V mass n 158314).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)