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Sez. 6, Sentenza n. 43508 del 03/11/2003 Ud. (dep. 13/11/2003) Rv. 227613 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Imputato agli arresti domiciliari con modalità esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla abitazione - Rientro oltre l'orario prescritto - Applicabilità del regime previsto per il condannato rientrato con ritardo dal permesso premio - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227613-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE

All'imputato agli arresti domiciliari con modalità esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo necessario ad adempiere la finalità per cui l'allontanamento è stato autorizzato, non è applicabile analogicamente l'art. 30, terzo comma, della legge n. 354 del 1975 che, per il condannato con sentenza definitiva, titolare di un permesso, rende operante la disposizione dell'art. 385 cod. pen. nel caso non rientri in istituto e solo se l'assenza si protragga oltre le dodici ore. (La Corte ha al riguardo osservato che tale diversità è giustificata dal fatto che, mentre il condannato in permesso fruisce solo episodicamente del beneficio, l'imputato agli arresti domiciliari lo utilizza sistematicamente, come modalità esecutiva della misura stessa; cosicché è sufficiente che il ritardo si protragga in modo apprezzabile perché resti integrato il delitto di evasione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)