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Sez. 3, Sentenza n. 16229 del 03/08/2005 (Rv. 584847 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE | Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza - Condizioni - Violazione - Rilievo - Legittimazione.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584847-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE

La dichiarazione, da parte del giudice, della contumacia della parte non costituita non rappresenta una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta la nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio è stato ritualmente costituito nei confronti di detta parte, la quale soltanto è legittimata a denunciarne la violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)