Sez. 2, Sentenza n. 2895 del 24/02/2012 (Rv. 621853 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rimessione della causa sul ruolo per il deposito dei fascicoli di parte - Riapertura dell'istruzione - Configurabilità - Conseguenze - Evento interruttivo verificatosi o notificato dopo il passaggio in decisione - Interruzione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di interruzione del processo, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver assunto la causa in decisione, rimette la causa sul ruolo per consentire alle parti il deposito in cancelleria dei rispettivi fascicoli, con successiva nuova precisazione delle conclusioni, costituisce riapertura dell'istruzione, agli effetti dell'art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., e perciò consente al procuratore della parte di rendere la dichiarazione di alcuno degli eventi interruttivi, previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., avveratosi dopo il passaggio in decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)