Sez. U, Ordinanza n. 10293 del 27/06/2003 (Rv. 564672 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Fallimento della società - Estensione al socio di nazionalità straniera - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Potendo lo straniero, nonostante tale sua condizione, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società italiana, egli soggiace (pena, altrimenti, una ingiustificata sua immunità), a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 della legge fallimentare, senza che sia necessario far riferimento alle norme e ai criteri contenuti nella legge n. 218 del 1995 sul nuovo diritto internazionale privato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)