Sez. U, Ordinanza n. 1734 del 28/01/2005 (Rv. 579020 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Fallimento della società - Regolamento CE n. 1346 del 2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice dello Stato del centro di interessi della società - Presunzione di identificazione con il luogo della sede statutaria - Proprietà in Italia di un immobile da parte della società straniera insolvente - Idoneità a vincere la presunzione - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Pertanto, in applicazione di detta presunzione, il giudice italiano è privo di giurisdizione a dichiarare il fallimento di una società con sede statutaria nel Granducato di Lussemburgo, non bastando a vincere la presunzione posta dalla citata disposizione del regolamento l'esistenza, in Italia, di un immobile di proprietà della società insolvente, trattandosi di elemento atto a giustificare - tutt'al più, sussistendo le altre condizioni previste dal regolamento - l'apertura di una procedura secondaria, a norma del paragrafo 2 del medesimo art. 3. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che a fondare la giurisdizione del giudice italiano fosse sufficiente, nella specie, la qualità, in capo alla società con sede in Lussemburgo, di unico socio illimitatamente responsabile di società soggetta alla giurisdizione italiana, e ciò mancando il presupposto, la dichiarazione di fallimento della società italiana, da cui muove l'orientamento il quale ammette che lo straniero socio illimitatamente responsabile di una società italiana soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano).
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 2000 num. 1346 art. 3, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)