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Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 29/01/2010 (Rv. 611972 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento fallimentare - Durata per il creditore insinuato - Determinazione - Dies "a quo" - Domanda di ammissione al passivo - Dies "ad quem" - Distribuzione del ricavato.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611972-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, la sua durata, ai fini dell'accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)