Sez. 1, Sentenza n. 19285 del 03/10/2005 (Rv. 585175 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Valutazione della ragionevole durata del processo - Procedure fallimentari - Riferimento al solo tempo occorso per la distribuzione dell'attivo - Esclusione - Azioni per il recupero di attività alla massa - Incidenza sulla valutazione della complessità del caso - Configurabilità - Sindacato sulla relativa durata - Necessità - Criteri.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, deve escludersi che, relativamente alle procedure fallimentari, la valutazione sulla durata ragionevole del processo vada effettuata con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell'attivo ai creditori, senza tener conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o connessi promossi dal curatore per il recupero di attività. Le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette alla acquisizione di attività alla massa, possono trovare, infatti, adeguata considerazione da parte del giudice dell'equa riparazione nell'ambito della valutazione di complessità del caso, di cui all'art. 2, comma secondo, della citata legge n. 89 del 2001, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; così come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato - e dunque valutabili per l'irragionevolezza dei relativi tempi - errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)