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Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 09/05/2003 (Rv. 563518 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Impugnazione - Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Richiesta dell'interessato di trattazione immediata della controversia - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563518-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è applicabile - anche dopo la modifica del citato articolo introdotta dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 - la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando detto procedimento tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, con norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, dispone l'inapplicabilità della sospensione medesima, ferma restando la possibilità per l'espellendo, che intenda rinunziare alla sospensione ed invocare la decisione sull'opposizione prima della esecuzione della misura, di richiedere al tribunale, con il deposito del ricorso, la trattazione immediata della controversia, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)