Sez. 2, Sentenza n. 9093 del 16/04/2007 (Rv. 596402 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Presunzione - Presupposti - Relazione di accessorietà fra i beni comuni e le unità immobiliari di proprietà esclusiva - Necessità - Titolo contrario - Onere probatorio - Contenuto - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO
Affinché possa operare, ai sensi dell'art.1117 cod. civ., il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonchè un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, si presume -indipendentemente dal fatto che la cosa sia o possa essere utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni-la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso detta presunzione può essere vinta da un titolo contrario, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condomino che vanti la proprietà esclusiva del bene, potendosi a tal fine utilizzare il titolo -salvo che si tratti di acquisto a titolo originario-solo ove da esso si desumano elementi da escludere in maniera inequivocabile la comunione. (Nella specie, a sentenza impugnata aveva escluso la presunzione di cui all'art.1117 cod. civ.invocata dal condominio in ordine al "locale caldaia" per il solo fatto che il medesimo era risultato titolare di una servitù di passaggio gravante sul giardino della convenuta attraverso il quale si accedeva al predetto locale; la S.C. ha cassato la decisione, rilevando che i giudici non avevano compiuto alcuna indagine in ordine alla ubicazione del bene, alla funzione e alla destinazione della caldaia nè, infine, avevano accertato l'esistenza di un titolo idoneo a superare la presunzione di cui al citato art.1117 cod. civ).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)