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Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 14/10/1966 (Rv. 324758 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRIVILEGI - PRIVILEGIO DI CUI ALL'ART 97 LEGGE REGISTRO - NATURA REALE - TERMINE PREVISTO NELLA STESSA NORMA - DI DECADENZA E NON DI PRESCRIZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324758-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRIVILEGI - PRIVILEGIO DI CUI ALL'ART 97 LEGGE REGISTRO - NATURA REALE - TERMINE PREVISTO NELLA STESSA NORMA - DI DECADENZA E NON DI PRESCRIZIONE - EFFETTI.*

Il privilegio che assiste l'imposta di registro ai sensi degli artt 97 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) e 2772 cod civ ha natura reale e passa a carico dei terzi subacquirenti che allo atto dei loro rispettivi acquisti hanno ricevuto il bene gravato di quell'Onere. Per esigenze di sicurezza nella circolazione dei beni, specie immobiliari, il termine previsto dall'art 97 citato e di decadenza e non di prescrizione e, come tale, non subisce ne sospensioni ne interruzioni. L'Azione esecutiva del fisco per la riscossione del credito privilegiato sull'immobile oggetto del privilegio si estingue quindi con il decorso di quattro anni che decorrono dalla data di registrazione dell'atto di compravendita cui si riferisce il tributo. (Conf 1086/63; 155/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)