Sez. 3, Sentenza n. 12756 del 26/09/2000 (Rv. 540503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione per revocazione di sentenza pronunciata in grado di appello - Norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito - Applicabilità - Mancanza del fascicolo relativo al giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata - Nullità - Esclusione - Vizio di motivazione della decisione resa - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio per revocazione di una sentenza emessa in secondo grado, in cui, osservandosi, ai sensi dell'art. 400 cod. proc. civ., le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito, trova applicazione l'art. 347 del codice di rito, la mancanza del fascicolo relativo al giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata non è comminata a pena di nullità, potendosi la stessa risolvere in un vizio della motivazione della decisione resa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 400
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)