Sez. 2, Sentenza n. 2116 del 21/02/1992 (Rv. 475852 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio | Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Facoltà del giudice dell'impugnazione - Omissione - Deduzione in Cassazione della mancata acquisizione sotto il profilo della omissione di motivazione - Ammissibilità - Condizioni.
Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio
L'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 comma terzo cod. proc. civ., è affidata all' apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omissione di detto adempimento può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione, nel caso in cui si adduca che dal fascicolo di primo grado il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi di valutazione idonei a suffragare una diversa soluzione della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)