Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 24/04/1978 Ud. (dep. 11/10/1978) Rv. 140122 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITE DELLA PENA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA AI FINI DEL COMPUTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 13 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITE DELLA PENA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA AI FINI DEL COMPUTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 13 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata - in relazione all'art 13 cost - la questione di legittimita costituzionale dell'art 163 cod pen nella parte in cui prevede la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, ai fini di stabilire il limite di questa pena entro il quale puo essere concesso il beneficio della sospensione condizionale; questione proposta sotto il profilo che la pena pecuniaria - che si assume prevista dalla legge in ipotesi alternativa a quella detentiva - non incide sulla liberta personale e puo convertirsi in pena detentiva solo in quanto non venga eseguita dal condannato. Infatti regolare l'istituto della sospensione condizionale rientra nel potere discrezionale del legislatore che, per esigenze di politica criminale, ha, in modo razionale, ritenuto di considerare complessivamente le pene riportate.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)