Sez. 3, Sentenza n. 3150 del 11/11/1981 Ud. (dep. 23/03/1982) Rv. 152906 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ COLLEGATA A REATI CON PENE EDITTALI AL DI SOTTO DI UN DETERMINATO MINIMO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI TIPI DI REATI CON PENE DIVERSE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ COLLEGATA A REATI CON PENE EDITTALI AL DI SOTTO DI UN DETERMINATO MINIMO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI TIPI DI REATI CON PENE DIVERSE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La possibilità prevista da alcune norme penali di applicare pene pecuniarie e detentive di rilevante consistenza, con la conseguente impossibilità per il giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina disparità di trattamento rispetto a soggetti colpevoli di reati diversamente sanzionati, e quindi illegittimità costituzionale di quelle norme, dato che la scelta del trattamento punitivo viene effettuata in astratto dal legislatore attraverso una preventiva valutazione in termini di gravità dei comportamenti proibiti. (V mass n 147607; (V mass n 140122; (V mass n 138981).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)