Sez. 3 - , Sentenza n. 6717 del 30/11/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275836 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Attività di gestione non autorizzata - Mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione - Superamento della quantità di rifiuti autorizzata - Reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 102 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, è configurabile il reato di gestione in assenza di autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche nel caso di gestione di rifiuti in quantitativo superiore a quello indicato nell'autorizzazione o nella comunicazione semplificata di inizio attività, che è equiparata all'autorizzazione, poiché la quantità dei rifiuti costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo, implicando una valutazione positiva da parte dell'autorità competente circa l'idoneità del sito allo scopo richiesto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)