diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 29076 del 05/04/2024 Ud. (dep. 18/07/2024) Rv. 286637-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Dedotta illegittimità del cd. "metodo spannometrico" per il calcolo del quantitativo di rifiuti - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286637-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in quanto si risolve in una censura afferente alla ricostruzione del fatto come effettuata nei giudizi di merito, il motivo di impugnazione con cui si deduce l'illegittimo utilizzo, in relazione ai reati concernenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, del cd. "metodo spannometrico", consistente nell'approssimativa determinazione del loro quantitativo, basata su rilievi fotografici e su misurazioni operate dalla polizia giudiziaria, senza alcuna precisa indicazione di stima.

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)