diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12882 del 29/09/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214891 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Dichiarazione del privato al pubblico ufficiale - Occultamento di circostanze da parte del dichiarante - Consumazione del reato - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214891-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il reato di falso in atto pubblico commesso dal privato è configurabile non soltanto per quello che viene detto, ma anche per quello che viene taciuto, allorquando, per effetto dell'occultamento di elementi essenziali a descrivere perfettamente e compiutamente il fatto oggetto della dichiarazione, ne risulti una rappresentazione non veridica e quindi oggettivamente falsa, nel senso inteso dalla speciale norma penale di garanzia. (Nella specie l'imputato aveva dichiarato al funzionario della direzione delle poste, che aveva autenticato la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34, lett. c, del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, di essere l'unico erede di persona defunta, ai fini dell'inoltro della corrispondenza di quest'ultima, tacendo la notizia della esistenza di un testamento pubblico - sia pure oggetto di contestazione giudiziale - che istituiva erede universale persona diversa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 34 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)