Sez. 5, Sentenza n. 6244 del 14/01/2004 Ud. (dep. 17/02/2004) Rv. 228077 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Omissione - contenuta in una perizia giurata destinata all'autorità giudiziaria - relativa alla natura edificabile del bene da stimare - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) l'omissione, contenuta in una perizia giurata destinata all'autorità giudiziaria, relativa alla natura edificabile del bene, oggetto di stima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)