diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 44274 del 15/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 233203 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Elemento oggettivo - Consegna di cosa qualitativamente diversa da quella pattuita anche se su caratteristiche non essenziali del prodotto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233203-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Il reato di frode in commercio può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita ("aliud pro alio"), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di proscioglimento dei giudici di merito i quali avevano valutato l'insussistenza del reato nella vendita di capi di abbigliamento provenienti dal cosiddetto "mercato parallelo", ossia dalla stessa ditta produttrice del mercato primario, atteso che le divergenze tra i prodotti erano del tutto marginali e mancava la prova che l'imputato avesse venduto i capi di abbigliamento affermandone falsamente la provenienza dal mercato primario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)