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Sez. 3, Sentenza n. 1686 del 03/12/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 209807 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI AGRARI E SOSTANZE DI USO AGRARIO - MANGIMI | Violazione dell'art. 22 legge n. 281 del 1963 - Frode in commercio - Concorso norme - Ragioni - Applicabilità del principio di specialità ex art. 9 legge 689 del 1981 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209807-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI AGRARI E SOSTANZE DI USO AGRARIO - MANGIMI

L'art. 22, primo comma, della Legge 15.2.1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art. 32, primo comma, della legge n. 689/1981, punisce con sanzione amministrativa "chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni.... salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio. Le due norme si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo. I beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei e non può trovare applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 in ipotesi di concorso tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 15/02/1963 num. 281 art. 22, Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)