Sez. 1 - , Ordinanza n. 4760 del 28/02/2018 (Rv. 647633 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Contratto concluso da "banchiere di fatto" - Nullità "virtuale" ex art. 1418, comma 1, c.c. - Sussistenza - Fondamento - Conversione in corrispondente contratto di diritto comune - Condizioni - Fattispecie relativa a contratti di deposito a risparmio.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
È nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (cd. nullità "virtuale"), il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993, stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, e degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, la cui tutela non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni penali di cui agli artt. 130 e 131 del citato decreto; tale nullità per carenza di un requisito della fattispecie legale non osta tuttavia, in linea di principio, alla conversione ex art. 1424 c.c. ove il negozio sia idoneo a produrre gli effetti di altra fattispecie e previo accertamento, riservato in via esclusiva al giudice di merito, della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda di restituzione delle somme depositate, quale automatica conseguenza della nullità del deposito bancario, rinviando alla corte di appello per l'esame dell'eventuale conversione in comune contratto di mutuo o deposito irregolare, avendo il depositante dedotto, in alternativa alla tesi della validità del contratto bancario, la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 2084, Cod. Civ. art. 2085, Costituzione art. 47 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 14, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 130, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)