Sez. 1, Sentenza n. 3753 del 15/03/2001 (Rv. 544783 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Nozione e presupposti soggettivi ex artt. 1 seguenti legge 1/1991 - Contratto di Swap - Conclusione da parte di società non iscritta all'albo - Nullità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
È nullo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 cod. civ., 1 seguenti legge 1/1991, il contratto di SWAP concluso da una società di intermediazione mobiliare non iscritta nel relativo albo, atteso che detta iscrizione è parametro ineludibile, nella "voluntas legis" espressa con riferimento alla materia dell'intermediazione mobiliare, di valutazione della validità o della nullità dei relativi contratti.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)