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Sez. 1, Sentenza n. 3493 del 06/12/1986 Ud. (dep. 20/03/1987) Rv. 175398 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ELEMENTI E LORO CARATTERISTICHE.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175398-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ELEMENTI E LORO CARATTERISTICHE.*

Per la sussistenza della circostanza attenuante comune della provocazione è necessario il concorso di vari elementi: il primo, di carattere obiettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui realmente verificatosi, il secondo, soggettivo, consistente nello stato d'ira suscitato, il terzo da ravvisare nel rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione. La valutazione dell'ingiustizia del fatto deve avvenire con riferimento ad elementi oggettivi e non soltanto a considerazioni soggettive dell'agente. Lo stato d'ira deve consistere in una reazione emotiva in forza della quale l'agente abbia perduto il controllo di se stesso e non può essere confuso con altri stati psicologici quali l'odio, il rancore o il risentimento i quali servono invece a far maturare nell'animo dell'individuo il desiderio della vendetta, attraverso la riflessione e il calcolo. La provocazione non esige che tra Azione e reazione vi sia proporzione, ma quest'ultima assume particolare Rilevanza, fino a far scomparire del tutto la configurabilità dell'attenuante, nell'ipotesi in cui l'accertata palese Mancanza di un qualsiasi rapporto di adeguatezza e di proporzione tra il fatto ingiusto ed il commesso reato faccia escludere in concreto la sussistenza del nesso causale tra fatto provocatore e reazione cosicché il fatto della vittima appaia non già causa, ma mera occasione dell'Azione criminosa del soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)