Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 febbraio 1979, causa 136/78
Epigrafe
Nel procedimento 136/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Colmar, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
PUBBLICO MINISTERO
e
VINCENT AUER, residente in Mulhouse,
essendosi costituiti parte civile:
L'ORDINE NAZIONALE DEI VETERINARI DI FRANCIA
ed
il SINDACATO NAZIONALE DEI VETERINARI,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52 e 57 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE, possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Il sig. Vincent Auer, nato in Austria, compiva studi di medicina veterinaria dapprima a Vienna, indi a Lione ed infine presso l'università di Parma, ove conseguiva il 1o dicembre 1956 il diploma di laurea in medicina veterinaria e l'11 marzo 1957 il certificato di abilitazione provvisoria. Dai predetti documenti, rilasciati dalle competenti autorità, risulta che il predetto diploma costituisce titolo professionale sufficiente per l'esercizio della professione di veterinario: l'interessato aveva infatti beneficiato delle disposizioni transitorie della legge italiana 8 dicembre 1956 che subordinava, per l'avvenire, l'esercizio della professione di veterinario al superamento di un esame di Stato.
paragrafo 2
Stabilitosi nel 1958 a Mulhouse, il sig. Auer vi praticava la medicina veterinaria, dapprima sotto la direzione di un veterinario francese ed in seguito per conto proprio. Ottenuta la cittadinanza francese, egli chiedeva che gli fosse applicato il decreto 27 novembre 1962, n. 62-1481, «relativo all'esercizio della medicina e della chirurgia degli animali da parte di veterinari che abbiano acquistato o riottenuto la cittadinanza francese» (JORF del 7 dicembre 1962).
paragrafo 3
In base all'art. 1 del predetto decreto «l'autorizzazione all'esercizio della medicina e della chirurgia degli animali può essere concessa, con decreto del ministro dell'agricoltura, a veterinari che abbiano acquistato o riottenuto la cittadinanza francese e che non siano in possesso del “diplome d'Etat de docteur” di cui all'art. 340 del “Code rural”. Una commissione, convocata dal ministro dell'agricoltura, esamina i titoli ed esprime il proprio parere sull'idoneità professionale e morale dei candidati.»
paragrafo 4
Secondo l'art. 2 dello stesso decreto:
paragrafo 5
«Le disposizioni di cui sopra si applicano:
1) …
2) …
3) ai veterinari d'origine straniera che hanno acquistato la cittadinanza francese per decisione della pubblica autorità, se hanno risieduto in Francia nei cinque anni successivi al suddetto provvedimento o se hanno superato i 35 anni d'età.»
paragrafo 6
L'art. 3 precisa, infine, che «nessuna autorizzazione ad esercitare la medicina e la chirurgia degli animali può essere concessa ad un veterinario, che rientri in una delle categorie menzionate all'art. 2, se costui non è in possesso del diploma francese di veterinario o di dottore in medicina veterinaria previsto per gli stranieri, oppure del diploma di laurea in medicina veterinaria delle università di Parigi, Lione e Tolosa, istituito dal predetto decreto 18 agosto 1956, o ancora d'un diploma di veterinario, rilasciato all'estero e riconosciuto dalla commissione d'esame di cui all'art. 1 come equivalente ad un diploma francese.»
paragrafo 7
Pronunziandosi sulla domanda dell'interessato, la commissione istituita dal decreto del 1962 esprimeva, il 2 luglio 1963, parere sfavorevole. Essa dichiarava, in primo luogo, che il diploma rilasciato al richiedente dall'università di Parma non equivaleva al diploma di laurea in medicina veterinaria rilasciato dalle università francesi.
paragrafo 8
Chiamata una seconda volta a decidere in proposito, la commissione confermava, in data 18 febbraio 1965, il proprio precedente parere. Identico atteggiamento essa assumeva anche in seguito e per gli stessi motivi, come risulta dai suoi verbali del 26 luglio 1966, del 22 ottobre 1968 e del 23 giugno 1970, ogni volta che l'interessato, presentando nuovi documenti od invocando fatti nuovi, riproponeva la domanda d'autorizzazione. Nell'ultimo dei citati verbali veniva altresì espresso parere sfavorevole sulla moralità del richiedente, che era stato condannato per esercizio abusivo della medicina veterinaria.
paragrafo 9
Il sig. Auer che, nonostante il rigetto delle sue successive domande, aveva aperto uno studio ed aveva svolto l'attività di veterinario, veniva condannato, il 17 ottobre 1974, dal Tribunal de grande instance di Mulhouse per esercizio abusivo della medicina veterinaria ed usurpazione di titolo.
paragrafo 10
Egli veniva di nuovo condannato dallo stesso Tribunale per i medesimi reati il 17 novembre 1977.
paragrafo 11
Su appello dell'imputato, la Cour d'appel di Colmar, ritenendo che la controversia sollevasse problemi d'interpretazione del diritto comunitario, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 12
«Se il divieto opposto all'esercizio della professione di veterinario da parte di un soggetto che ha conseguito il titolo d'abilitazione in uno Stato membro e — dopo questa data — è divenuto cittadino di un altro Stato membro e che intenda quivi esercitare la professione, non costituisca una restrizione della libertà di stabilimento sancita dall'art. 52 del Trattato di Roma e, per quel che riguarda l'accesso alle professioni indipendenti, dall'art. 57 dello stesso Trattato».
paragrafo 13
L'ordinanza di rinvio, recante la data del 9 maggio 1978, è pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 giugno 1978.
paragrafo 14
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno depositato osservazioni scritte l'appellante nella causa principale, il governo francese, l'Ordine nazionale dei veterinari di Francia, il Sindacato nazionale dei veterinari (francesi) e la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Le Osservazioni dell'appellante nella causa principale
paragrafo 1
L'appellante nella causa principale rileva anzitutto che il giudice nazionale ha — giustamente — riconosciuto il diritto del cittadino d'uno Stato membro di invocare le norme del Trattato CEE contro gli ostacoli che vengano frapposti alla sua libertà di stabilirsi nel suo stesso paese. Tale opinione è condivisa dalla Commissione e concorda con le conclusioni formulate dall'avvocato generale nella causa Thieffry (causa 71/76, sentenza del 28 aprile 1977, Racc. 1977, pag. 765). Passando poi ad esaminare la portata degli artt. 52 e 57 del Trattato con riferimento al rigetto delle sue domande d'autorizzazione all'esercizio della professione di veterinario, l'appellante osserva che, come risulta dalla già citata sentenza Thieffry, va respinta la tesi secondo cui, in mancanza di direttive comunitarie sul mutuo riconoscimento dei diplomi, si dovrebbe puramente e semplicemente continuare ad esigere il diploma nazionale.
paragrafo 2
Dal combinato disposto degli artt. 5, 52 e 57 del Trattato, nonché dalla motivazione della sentenza Thieffry, risulta che le autorità nazionali devono, in ogni singolo caso, esaminare i titoli e le capacità di qualsiasi cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi nel loro territorio, giacché l'esercizio della libertà di stabilimento non può essere impedito per il solo fatto che non sono ancora state adottate le direttive contemplate dall'art. 57.
paragrafo 3
Alla luce della sentenza Thieffry, detto esame dovrebbe portare alla conclusione, tenuto conto sia dell'equivalenza, ai fini accademici, fra i diplomi e i titoli di medico veterinario italiani e quelli francesi (equivalenza riconosciuta dalla commissione istituita in base al decreto del 1962), sia delle capacità professionali dell'interessato, attestate dalla lunga e soddisfacente attività pratica, che il rifiuto dell'autorizzazione ed il conseguente divieto di esercitare la professione di veterinario costituiscono restrizioni della libertà di stabilimento e sono pertanto incompatibili con gli artt. 52 e 57 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Le osservazioni dell'Ordine nazionale dei veterinari di Francia e del Sindacato nazionale dei veterinari (Parti civili nella causa principale)
paragrafo 1
Secondo le parti civili nella causa principale, la controversia non ha per oggetto l'art. 52 del Trattato e la sua efficacia diretta, che non sono in discussione giacché l'appellante è cittadino francese, bensì la portata delle norme concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli cui si riferisce l'art. 57 (fra i quali in particolare i diplomi di medico veterinario) e la loro rilevanza rispetto al diritto di stabilimento. Due serie di principi si ricavano in proposito dal Trattato CEE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
paragrafo 2
Anzitutto, l'efficacia diretta dell'art. 52 subisce, in particolare per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche (art. 57, n. 3), delle eccezioni, giustificate dalle profonde differenze esistenti fra i sistemi dei vari Stati membri.
paragrafo 3
In secondo luogo, sebbene le sentenze Thieffry (già citata) e Patrick (causa 11/77, sentenza del 28 giugno 1977, Race. 1977, pag. 1199), affrontando il problema del riconoscimento dell'equivalenza del diploma straniero da parte delle autorità nazionali competenti, abbiano sancito che i cittadini comunitari in possesso d'un titolo equiparato dalle competenti autorità dello Stato di stabilimento a quello richiesto dal suddetto Stato per i propri cittadini possono invocare l'art. 52, nella causa Thieffry (Race. 1977, pag. 765) l'avvocato generale, evitando un'enunciazione di principio, ha insistito sul fatto che la soluzione da lui auspicata — soluzione successivamente adottata dalla Corte — teneva conto in larga misura di aspetti peculiari al caso specifico e non poteva costituire un precedente di carattere generale.
paragrafo 4
Secondo le parti civili nella causa principale, applicando i summenzionati principi si giunge alla conclusione che nei confronti dell'appellante non v'è stata al cuna lesione della libertà di stabilimento. Esse osservano, in proposito, anzitutto che il sig. Auer non può dimostrare di aver diritto a praticare la medicina veterinaria in Italia. Infatti la legge italiana che dispensa i titolari di un diploma di laurea ottenuto prima del 21 dicembre 1956 — come è il caso dell'appellante — dall'esame di Stato per l'esercizio della professione di veterinario, applica tale disposizione transitoria ai soli laureati di nazionalità italiana. Di conseguenza, non v'è motivo d'attribuire, in un altro Stato membro, al titolo fatto valere dall'interessato effetti più estesi di quelli riconosciutigli nello Stato membro in cui è stato conseguito, dove tale titolo non consente di praticare la medicina veterinaria.
paragrafo 5
In secondo luogo ed in subordine, le parti civili ritengono che il sig. Auer non potrebbe fruire della libertà di stabilimento nemmeno se possedesse questo re quisito preliminare. E anzitutto palese che il suo titolo italiano non gli attribuisce alcuna competenza a svolgere le funzioni di carattere pubblico esercitate dai veterinari francesi (cfr. il divieto risultante dall'art. 55 del Trattato). Inoltre, il diritto alla libertà di stabilimento non potrà esser fatto valere finché non saranno state adottate le direttive cui fa cenno l'art. 57, n. 3, del Trattato.
paragrafo 6
Da ultimo, l'equivalenza fra il diploma italiano del sig. Auer ed il diploma di Stato francese di medico veterinario è stata costantemente negata per il motivo che la preparazione garantita dalla Facoltà di medicina veterinaria di Parma è meno approfondita della corrispondente preparazione francese. Richiamandosi ad un parere con cui il Consiglio di Stato francese ha osservato, in data 16 gennaio 1969, che «l'autorizzazione all'esercizio della medicina e della chirurgia degli animali in Francia non può comunque essere concessa ad un professionista munito soltanto d'un diploma straniero di veterinario non riconosciuto come equivalente dalla commissione d'esame, quali che siano gli altri titoli e lavori fatti valere dall'interessato», le parti civili nella causa principale sostengono che il mancato riconoscimento dell'equivalenza non si fonda affatto su considerazioni di nazionalità della persona o del diploma, ma esclusivamente sulle esigenze della professione.
paragrafo 7
Esse concludono, quindi, proponendo che la Corte dichiari non esservi stata nella fattispecie alcuna limitazione della libertà di stabilimento.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Le osservazioni del Governo francese
paragrafo 1
Il Governo francese sottolinea, anzitutto, che gli artt. 7, 52 e 57 del Trattato CEE, come sono stati chiariti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza Reyners (causa 2/74 del 21 giugno 1974, Racc. 1974, pag. 631), intendono garantire ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato interessato. Non è però questo il problema da affrontare nella fattispecie, visto che il sig. Auer è cittadino francese e che la circostanza che lo sia divenuto per naturalizzazione non ha alcun rilievo. Il problema da risolvere rimane il medesimo, indipendentemente dalla nazionalità del sig. Auer, e verte sul mutuo riconoscimento dei diplomi in relazione alla libertà di stabilimento, sia quando tale riconoscimento è imposto da norme comunitarie, sia quando si ricollega ad accordi bilaterali fra Stati membri.
paragrafo 2
In merito alla prima ipotesi, il Governo francese ritiene che il Trattato abbia escluso il principio del riconoscimento automatico dei diplomi per una serie d'atti vità il cui esercizio richiede una particolare qualificazione professionale. Il riconoscimento dell'equivalenza deve perciò aver luogo in base ad una procedura stabilita dall'art. 57, procedura che implica l'emanazione di direttive mediante cui sia possibile accertare un analogo livello di formazione nei vari Stati membri. La medicina veterinaria è una delle professioni che richiedono particolari qualificazioni professionali. Tuttavia, non essendo ancora stata emanata, all'epoca dei fatti su cui deve pronunziarsi il giudice nazionale, alcuna direttiva comunitaria, il cittadino d'uno Stato membro può vedersi attribuire il diritto di stabilimento solo se il suo diploma è ritenuto equivalente dalle competenti autorità del paese in cui egli intende esercitare la propria attività.
paragrafo 3
Circa la seconda ipotesi, è sufficiente ricordare che tra la Francia e l'Italia non esiste nessun accordo bilaterale sul riconoscimento dei diplomi in medicina veterinaria, mentre, d'altro lato, la commissione d'esami, istituita dal decreto n. 62-1481, ha negato l'equivalenza del diploma del sig. Auer perché giudicava insufficienti i diplomi italiani.
paragrafo 4
Il governo francese ritiene pertanto che la questione sottoposta alla Corte dalla Cour d'appel di Colmar debba essere risolta in senso negativo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni depositate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › D — Le osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Dopo aver riassunto i fatti che sono all'origine della causa principale, sottolineando come risulti dal fascicolo processuale che l'appellante ha esercitato per lunghi anni la professione di veterinario in Francia «con piena soddisfazione dei suoi numerosi clienti», la Commissione osserva che, in diritto, la questione sottoposta alla Corte presenta due aspetti:
paragrafo 2
il primo attiene al problema del se un cittadino d'uno Stato membro possa invocare nel proprio Stato le norme del diritto comunitario per farvi valere le qualificazioni professionali ottenute in un altro Stato membro;
il secondo concerne la portata e gli effetti, in mancanza di direttive comunitarie regolanti il mutuo riconoscimento dei diplomi, del riconoscimento accademico di diplomi universitari dal punto di vista dell'autorizzazione all'esercizio d'una professione.
paragrafo 3
Sui diritti dei cittadini dello Stato membro interessato
paragrafo 4
Secondo la Commissione, visto che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale del Trattato, non si può concepire un regime di libera circolazione che non sia aperto a tutti i cittadini di tutti gli Stati membri. Sarebbe quindi inammissibile che i cittadini comunitari in possesso dei requisiti per fruire della libera circolazione nell'intera Comunità potessero spostarsi, stabilirsi e prestare i loro servizi in tutti gli Stati membri, con la sola eccezione del proprio Stato.
paragrafo 5
La libera circolazione delle persone determina un aumento del numero di coloro che si stabiliscono con la propria famiglia ed educano i propri figli in un paese di cui non sono cittadini. Se i figli ricevono la propria preparazione professionale nel paese ospitante, ne conseguirebbe, qualora il godimento della libera circolazione fosse riservato ai non-cittadini, che essi potrebbero stabilirsi in tutti gli Stati della Comunità, escluso il paese d'origine, di cui hanno conservato la nazionalità.
paragrafo 6
L'art. 52, può, in effetti, giustificare dei dubbi in quanto si riferisce unicamente alla situazione, in ogni singolo Stato membro, dei cittadini degli altri Stati membri; esso va però collocato nel contesto degli artt. 48 e 59, che non contengono limitazioni di questo genere. Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte (causa 118/75, Watson e Belmann, sentenza del 7 luglio 1977, Racc. 1977, pag. 1185; causa 48/75, Royer, sentenza dell'8 aprile 1976, Racc. 1976, pag. 497) che gli artt. 48, 52 e 59 si ispirano ai medesimi principi e devono pertanto essere interpretati in modo uniforme.
paragrafo 7
Del resto, nelle direttive concernenti la professione medica (direttive nn. 75/362 e 75/363 del 16 giugno 1975 — GU n. 167, pag. 1), la professione di infermiere (direttive nn. 77/452 e 77/453 del 27 giugno 1977 — GU n. L 176, pag. 1) e quella di dentista (direttiva n. 78/686 del 25 luglio 1978, GU n. L 233, pag. 1), il Consiglio ha imposto il riconoscimento dei diplomi in tutti gli Stati membri diversi da quello di rilascio, indipendentemente dalla nazionalità del titolare.
paragrafo 8
La Commissione osserva, da ultimo, che l'aver acquisito la nazionalità d'un paese ospitante, dopo aver conseguito un diploma in un altro Stato membro, non modifica le conclusioni sovraesposte. Essa ritiene quindi che la prima questione sottoposta alla Corte dalla Cour d'appel di Colmar vada risolta come segue:
paragrafo 9
«Lo Stato membro che rifiuti ai propri cittadini l'applicazione delle norme comunitarie in materia di stabilimento, in particolare negando il riconoscimento delle qualificazioni professionali ottenute in un altro Stato della Comunità, limita la libertà di stabilimento in violazione dell'art. 52 del Trattato CEE».
paragrafo 10
Quanto agli effetti del riconoscimento dei diplomi ai fini- accademici
paragrafo 11
Secondo la Commissione, con riferimento a questo aspetto della questione, si tratta d'accertare se le competenti autorità nazionali incaricate di riconoscere l'equivalenza d'un diploma possano, nel rispetto dell'art. 52 del Trattato, esercitare discrezionalmente il potere di valutazione loro attribuito in proposito.
paragrafo 12
La Commissione afferma che, nel risolvere tale questione, ci si deve ispirare alla sentenza emanata dalla Corte il 28 aprile 1977 (causa 71/76, Thieffry), dalla quale si possono evincere i seguenti principi, atti a fornire una soluzione per le fattispecie del tipo di quella in esame:
paragrafo 13
Le limitazioni del diritto fondamentale costituito dalla libertà di stabilimento vanno interpretate in senso re strittivo e l'applicazione dell'art. 52 non è condizionata all'emanazione di direttive in forza dell'art. 57.
La libertà di stabilimento deve tuttavia conciliarsi con l'applicazione di norme professionali non discriminatorie giustificate dall'interesse generale, intendendosi per tali in particolare le norme relative alla qualificazione professionale.
In mancanza delle direttive contemplate dall'art. 57 del Trattato, gli Stati membri violerebbero l'art. 5 del Trattato stesso, se facessero valere puramente e semplicemente l'esistenza d'una normativa nazionale che subordini l'accesso ad una professione al possesso d'un diploma rilasciato da un istituto d'insegnamento nazionale.
Il fatto che, in forza della legislazione nazionale, un diploma straniero sia riconosciuto come equivalente soltanto a scopi accademici non basta, da solo, per negare il riconoscimento di tale equivalenza come titolo d'abili tazione professionale. Al contrario, spetta alle autorità competenti valutare tutte le circostanze di fatto per stabilire se questa equivalenza di portata ridotta possa valere come titolo d'abilitazione professionale senza pre giudicare l'osservanza delle legittime esigenze professionali.
paragrafo 14
Da tali principi la Commissione desume che, anche in mancanza di norme legislative o regolamentari o di prassi seguite dalla pubblica amministrazione o dagli ordini professionali in materia di procedure di riconoscimento dei diplomi stranieri, dovrebbe essere consentito a qualsiasi interessato di dimostrare con ogni mezzo di prova l'equivalenza invocata. La Corte non può sostituirsi alla commissione d'esame, istituita dal decreto n. 62-1481, per accertare se, in un caso concreto, l'equivalenza universitaria possa servire come titolo d'abilitazione professionale, ma risulta chiaramente dalla già citata causa Thieffry che l'autorità nazionale competente deve valutare in concreto ogni singolo caso e non può, in tal sede, trascurare l'esperienza professionale acquistata dall'interessato e le condizioni in cui egli ha svolto la sua attività professionale.
paragrafo 15
In occasione di tale esame si dovrebbero mettere a frutto le soluzioni ideate dalle direttive comunitarie già emanate in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi. Tutte queste direttive contengono norme concernenti il riconoscimento dei diritti quesiti e che sanciscono l'equivalenza dei diplomi rilasciati anteriormente all'attuazione della direttiva, persino nel caso in cui tali diplomi non soddisfino le esigenze minime di preparazione richieste dalla direttiva di coordinamento, purché siano completati dall'accertamento dell'esercizio effettivo e lecito delle attività in causa durante un certo numero d'anni fissato da ciascuna direttiva.
paragrafo 16
È certo che la direttiva sul mutuo riconoscimento dei diplomi di medico veterinario, attualmente in discussione al Consiglio, conterrà una disposizione analoga. Se ne desume che il diploma conseguito presso un'università italiana conferirà al suo titolare il diritto di accedere alla professione di veterinario in tutti gli Stati membri, qualora l'interessato possa dimostrare d'aver esercitato effettivamente e in modo legale la professione.
paragrafo 17
Ciò premesso, la commissione d'esame francese non potrà più disconoscere l'effetto civile d'un diploma italiano, rilasciato dall'università di Parma o da un'altra università, che sia accompagnato da un periodo d'esercizio della professione.
paragrafo 18
In conclusione, la Commissione suggerisce di risolvere come segue la seconda parte della questione avanzata dal giudice proponente :
paragrafo 19
«L'esigere da un cittadino d'uno Stato membro il possesso di un diploma nazionale per consentirgli l'accesso ad una professione come quella di veterinario costituisce una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento garantita dall'art. 52 del Trattato quando l'interessato può dimostrare con tutti i mezzi di diritto e di fatto che le sue qualificazioni professionali attestate da un diploma da lui ottenuto in uno Stato membro diverso dal paese ospitante, completato se del caso dall'esercizio effettivo e lecito della professione, sono equivalenti alle qualificazioni professionali richieste nel paese di stabilimento.»
paragrafo 20
L'appellante nella causa principale, rappresentato dall'avv. Thieffry, del foro di Parigi; le parti civili nella causa principale, rappresentate dall'aw. Petit, del foro di Parigi; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, sig. Leleux, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 21
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 dicembre 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 9 maggio 1978, pervenuta alla Corte il seguente 14 giugno, la Corte d'appello di Colmar ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il divieto opposto all'esercizio della professione di veterinario da parte di un soggetto che ha conseguito il titolo d'abilitazione in uno Stato membro e — dopo questa data — è divenuto cittadino di un altro Stato membro e che intenda quivi esercitare la professione, non costituisca una restrizione della libertà di stabilimento sancita dall'art. 52 del Trattato di Roma e, per quel che riguarda l'accesso alle professioni indipendenti, dall'art. 57 dello stesso Trattato» ;
punto 2
detta questione è insorta nell'ambito di un procedimento penale promosso, tra l'altro, per esercizio abusivo della professione di veterinario in Francia;
punto 3
l'imputato, austriaco di nascita, compiva studi di veterinaria successivamente a Vienna (Austria), a Lione e all'università di Parma, ove il 1o dicembre 1956 si laureava in veterinaria e l'11 marzo 1957 otteneva il certificato provvisorio di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato da una commissione costituita presso questa stessa università;
punto 4
detto certificato gli veniva rilasciato in forza delle disposizioni transitorie della legge italiana 8 dicembre 1956, a norma della quale per l'esercizio della professione veterinaria sarebbe stato necessario in futuro, non solo il conseguimento della laurea in veterinaria, ma anche il superamento dell'esame di Stato; coloro che avevano conseguito la laurea prima dell'entrata in vigore della legge erano tuttavia esentati dall'esame di Stato, a condizione che disponessero del certificato di abilitazione provvisoria da rilasciarsi dalle commissioni all'uopo costituite, fra l'altro, presso le università;
punto 5
trasferitosi in Francia e naturalizzato francese il 4 ottobre 1961, l'Auer chiedeva ripetutamente di poter fruire del decreto francese 62-1481 del 26 novembre 1962, «relativo all'esercizio della medicina e della chirurgia degli animali da parte di veterinari che abbiano acquistato o riottenuto la cittadinanza francese» (JORF del 7 dicembre 1962, pag. 12014);
punto 6
a norma dell'art. 1, n. 1, di detto decreto, l'autorizzazione ad esercitare la medicina e la chirurgia degli animali può venir data con decreto del ministro dell'agricoltura ai veterinari che abbiano acquistato o riottenuto la cittadinanza francese e che non abbiano conseguito il diploma statale di dottore di cui all'art. 340 del Codice rurale;
punto 7
L'art. 1, n. 2, dello stesso decreto stabilisce che una commissione, nominata dal Ministro dell'agricoltura, esamina i titoli prodotti ed esprime il proprio parere sull'idoneità professionale e sulla buona reputazione dei candidati, e all'art. 3 il decreto dispone che nessuna autorizzazione potrà venire concessa agli interessati a meno che essi non siano in possesso o di determinati diplomi francesi espressamente specificati, oppure di un «diploma di veterinario rilasciato all'estero, la cui equivalenza ad un diploma francese sia stata riconosciuta dalla commissione d'esame di cui sopra all'art. 1»;
punto 8
poiché la commissione competente non ha ammesso l'equivalenza ad un diploma francese — ai fini dell'esercizio della professione di veterinario — del diploma in possesso dell'imputato, le successive domande di questi venivano respinte; tuttavia egli esercitava ugualmente la professione di veterinario, dando così luogo ad azioni penali a suo carico;
punto 9
la questione sollevata mira in sostanza ad accertare se, in forza delle disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento, quali vigevano al momento dei fatti che costituiscono oggetto della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, l'interessato potesse far valere in Francia il diritto ad esercitare la professione di veterinario, diritto da lui acquistato in Italia.
punto 10
II caso cui si riferisce il giudice nazionale è quello di una persona fisica, cittadina dello Stato membro in cui risiede effettivamente, che invoca le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento onde essere autorizzato ad esercitare la professione di veterinario, mentre non possiede i diplomi richiesti ai cittadini di quello Stato per lo stesso scopo, pur essendo in possesso dei titoli e diplomi conseguiti in un altro Stato membro che gli consentirebbero di esercitare tale professione in quest'ultimo Stato;
punto 11
è inoltre opportuno precisare che detta questione riguarda la situazione esistente quando l'art. 57, n. 1, del Trattato, relativo al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli non era ancora stato applicato per quel che riguarda la professione di veterinario;
punto 12
in seguito la materia è stata disciplinata dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 1026, relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante provvedimenti atti a facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 362, pag. 1), completata dalla direttiva del Consiglio n. 78/1027 di pari data, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU n. L 362, pag. 7);
punto 13
a norma degli artt. 18 della prima e 3 della seconda delle suddette direttive, gli Stati membri dispongono, per l'adozione dei provvedimenti necessari per conformarvisi, del termine di due anni dalla notifica loro fattane;
punto 14
si deve quindi stabilire se — ed eventualmente in quale misura — gli artt. 52-57 del Trattato potessero, al momento di cui trattasi, venir invocati in casi come quello sopra esposto, dai cittadini stessi dello Stato membro di stabilimento.
punto 15
Dette disposizioni vanno interpretate tenendo conto del loro collocamento nel sistema generale del Trattato e degli scopi di questo;
punto 16
a norma dell'art. 3 del Trattato, l'azione della Comunità implica, fra l'altro, l'abolizione degli ostacoli per la libera circolazione delle persone e dei servizi;
punto 17
a norma dell'art. 7 del Trattato è vietata, nella sfera in cui esso si applica, qualsiasi discriminazione fatta a motivo della nazionalità;
punto 18
quindi la libera circolazione delle persone ha lo scopo di contribuire all'instaurazione di un mercato comune, nel quale i cittadini degli Stati membri abbiano la possibilità di svolgere le loro attività economiche stabilendosi o prestando servizi ovunque nel territorio della Comunità.
punto 19
Quanto alla libertà di stabilimento, la realizzazione di detto scopo è attuata anzitutto dall'art. 52 del Trattato il quale dispone, in primo luogo, che «le restrizioni alla libertà di stabilimento vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio» e, in secondo luogo, che detta libertà di stabilimento«comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio … alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini»;
punto 20
nei limiti in cui mira a garantire, alla scadenza del periodo transitorio, con efficacia diretta, il vantaggio del trattamento nazionale, l'art. 52 riguarda — e può riguardare — in ciascuno Stato membro solo i cittadini degli altri Stati membri, giacché i cittadini dello Stato membro ospitante sono già soggetti, per definizione, alle norme di cui trattasi.
punto 21
Tuttavia si evince dagli artt. 54 e 57 del Trattato che la libertà di stabilimento non è del tutto garantita dalla sola applicazione della norma del trattamento nazionale, giacché questa applicazione tiene fermi tutti gli ostacoli diversi da quelli risultanti dal mancato possesso della cittadinanza dello Stato membro ospitante e, in particolare, quelli derivanti dalla disparità di condizioni cui è soggetto, nelle varie legislazioni nazionali, l'acquisto di un'idonea qualificazione professionale;
punto 22
onde garantire completamente la libertà di stabilimento, l'art. 54 del Trattato dispone che il Consiglio elabora un programma generale per la soppressione delle restrizioni di detta libertà e l'art. 57 stabilisce che, tra gli altri provvedimenti, il Consiglio emana direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;
punto 23
risulta dalla struttura generale e dei programmi generali del 18 dicembre 1961, elaborati per l'attuazione degli artt. 54 e 63 del Trattato (GU 1962, pagg. 32 e 36) e delle direttive adottate in esecuzione di detti programmi, che la sfera d'applicazione rattorte personae dei provvedimenti di liberalizzazione in materia di stabilimento e di servizi si determina di volta in volta senza distinzione a seconda della cittadinanza degli interessati;
punto 24
questo orientamento, specie per quanto si riferisce agli effetti del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli, è conforme alla norma generale dell'art. 7 del Trattato, in base al quale è vietata, nella sfera di applicazione di questo, qualsiasi discriminazione a motivo della nazionalità;
punto 25
d'altro canto, esso è stato pienamente confermato, per quel che riguarda l'esercizio della professione di veterinario, da una dichiarazione riguardante i beneficiari delle direttive, riprodotta nel verbale della sessione del Consiglio durante la quale sono state adottate le direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario;
punto 26
in effetti detta dichiarazione così recita: «Il Consiglio ricorda che resta inteso che la libertà di stabilimento, specie per i titolari di diplomi conseguiti in altri paesi della Comunità, va garantita secondo le stesse modalità per i cittadini degli altri Stati membri e per quelli dello Stato membro in questione, come peraltro avviene per le altre direttive».
punto 27
Si desume sia dal tenore della questione sollevata, sia dalla motivazione del provvedimento di rinvio, che il giudice proponente voleva pure sapere se il fatto che l'interessato sia divenuto cittadino francese mediante naturalizzazione, in epoca posteriore a quella in cui aveva conseguito i diplomi e i titoli italiani che egli produce, fosse atto ad influire sulla soluzione della questione.
punto 28
Nessuna disposizione del Trattato consente, nella sfera d'applicazione dello stesso, di trattare diversamente i cittadini di uno Stato membro, a seconda del momento o del modo in cui hanno acquisito la cittadinanza dello Stato stesso, se — al momento in cui invocano il diritto comunitario — essi hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri e se, d'altro canto, sussistono gli altri presupposti per l'applicazione della norma che invocano;
punto 29
quindi, per valutare i diritti del cittadino di uno Stato membro, sia durante il periodo precedente, sia durante quello posteriore al periodo contemplato dalle direttive di cui sopra, la data in cui egli ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro è irrilevante, purché egli la possieda al momento in cui invoca norme di diritto comunitario, i cui effetti siano connessi alla qualità di cittadino di uno Stato membro;
punto 30
dalle considerazioni che precedono si arguisce che l'art. 52 del Trattato va interpretato nel senso che, per il periodo antecedente alla data alla quale gli Stati membri dovranno aver adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, nn. 1026 e 1027, i cittadini di uno Stato membro non possono far valere detta disposizione per esercitare la professione di veterinario nello stesso Stato membro in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla legislazione nazionale;
punto 31
questa soluzione non pregiudica gli effetti delle direttive summenzionate a decorrere dalla data prescritta agli Stati membri per conformarvisi.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 32
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili;
punto 33
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Colmar, con ordinanza 9 maggio 1978, dichiara:
L'art. 52 del Trattato va interpretato nel senso che per il periodo antecedente alla data alla quale gli Stati membri dovranno aver adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, nn. 1026 e 1027, i cittadini di uno Stato membro non possono far valere detta disposizione per esercitare la professione di veterinario nello stesso Stato membro in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla legislazione nazionale.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Donner
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 febbraio 1979.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher