Sez. 3, Sentenza n. 4098 del 11/09/1978 (Rv. 393713 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - PREVIO DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO STESSO ALL'ASSICURATORE A MEZZO RACCOMANDATA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O CONTRO L'AUTORE MATERIALE DELL'ILLECITO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - PREVIO DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO STESSO ALL'ASSICURATORE A MEZZO RACCOMANDATA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CIVILE O CONTRO L'AUTORE MATERIALE DELL'ILLECITO.*
La disposizione dell'art 22 della legge n 990 del 1969 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina lo Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento a mezzo lettera raccomandata all'assicuratore, e applicabile anche nel caso in cui l'Azione sia diretta contro il responsabile civile o contro l'autore materiale del fatto illecito. (Conf 1718/74, mass n 369890).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)