Sez. 1, Sentenza n. 1506 del 07/03/1986 (Rv. 444887 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO - TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO - TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
Ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., il quale trova applicazione anche nei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, l'Invalidità della notificazione dell'atto impositivo, per inosservanza delle Disposizioni relative alle persone od al luogo in cui deve essere consegnata la copia dell'atto stesso, integra, ove tale consegna sia comunque avvenuta a persona od in luogo avente un qualche riferimento con il destinatario (nella specie nel domicilio della madre non convivente), una nullità sanabile ex tunc, per effetto del tempestivo ricorso alla commissione di primo grado, proposto dal destinatario medesimo. (V 5158/81, mass n 415951; (2400/81, mass n 413163; (4318/78, mass n 393993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)