Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 23/04/1981 (Rv. 413163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITA - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO ANCHE SE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNARE ED EFFETTUATA AL SOLO FINE DI ECCEPIRE LA NULLITA - RILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITA - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO ANCHE SE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNARE ED EFFETTUATA AL SOLO FINE DI ECCEPIRE LA NULLITA - RILEVANZA.*
La notificazione dell'impugnazione presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado, invece che nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, importa nullita della notificazione, e non dell'impugnazione in senso sostanziale, trattandosi di luogo avente attinenza con il destinatario della notificazione, sicche tale nullita resta sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione stessa e diretta, anche se successiva alla scadenza del termine per impugnare ed effettuata al solo fine di eccepire la nullita. (V 5367/80, mass n 409242; (V 4794/80, mass n 408620; (V 4318/78, mass n 393993; (V 3481/77, mass n 387053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)