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Sez. 6, Sentenza n. 579 del 16/12/2015 Cc. (dep. 11/01/2016) Rv. 265575 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Opposizione di terzi intestatari del bene - Decisione sull'opposizione - Mezzi di impugnazione - È il ricorso per cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265575-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che decide sull'opposizione, proposta, dal terzo intestatario del bene, dinanzi al giudice della prevenzione, presupponendo la pregressa instaurazione del contraddittorio nelle forme del procedimento di esecuzione, è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)