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Sez. 1, Sentenza n. 21691 del 06/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240077 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimenti cautelari di natura patrimoniale - Opposizione di terzi intestatari al giudice della prevenzione - Necessità di un pregresso rigetto "de plano" dell'istanza dell'interessato - Esclusione - Impugnabilità della decisione sull'opposizione - Ricorso per cassazione - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240077-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, l'opposizione proposta mediante incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione prescinde dalla reiezione "de plano" di precedenti istanze dell'interessato e mira a contrastare direttamente il provvedimento cautelare o ablativo adottato dal giudice della prevenzione. Ne consegue che la decisione sull'opposizione, presupponendo la pregressa instaurazione del contraddittorio nelle forme del procedimento di esecuzione, è suscettibile non già di opposizione davanti allo stesso giudice, ma di impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva già esperito, quale terzo intestatario dei beni sottoposti a sequestro, lo speciale rimedio dell'opposizione al giudice della prevenzione, promuovendo un pregresso incidente basato sui medesimi motivi di doglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)