Sez. 1, Sentenza n. 2180 del 10/08/1966 (Rv. 324259 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVE RACCOLTE NEL GIUDIZIO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO DI BANCAROTTA - POSSIBILITA DI UN DIVERSO APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVE RACCOLTE NEL GIUDIZIO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO DI BANCAROTTA - POSSIBILITA DI UN DIVERSO APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE.*
Il reato di bancarotta e la situazione di fatto che giustifica la proposizione dell'Azione revocatoria fallimentare sono caratterizzati da presupposti ed elementi differenti. Pertanto, il diverso fine dell'Azione civile predetta ed il conseguente diverso accertamento che i giudici civili sono chiamati a compiere, rendono pienamente legittimo il differente apprezzamento in Sede civile delle prove e delle risultanze penali relative alla conoscenza dello stato di insolvenza del fallito.*
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)