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Sez. 1, Sentenza n. 3430 del 13/04/1994 (Rv. 486143 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato | Amministratori di una società fallita - Sottoposizione a procedimento penale per il reato di bancarotta - Azione di responsabilità promossa nei loro confronti dal curatore - Prescrizione stabilita per il reato di bancarotta - Applicabilità all'azione civile in mancanza di identità dei fatti esaminati nei due giudizi - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486143-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la disposizione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. - secondo cui, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile -, presuppone che sussista in concreto totale identità e concomitanza tra gli elementi (oggettivo e soggettivo) dell'illecito civile e di quello penale. Pertanto, nell'ipotesi di azione di responsabilità promossa dal curatore (art. 146 legge fallimentare) nei confronti degli amministratori di una società fallita, i quali siano stati altresì sottoposti a procedimento penale per il reato di bancarotta, non può applicarsi la disciplina della prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod.civ., qualora risulti - in base ad un apprezzamento adeguatamente e congruamente motivato dal giudice del merito - che non sussiste una perfetta identità tra i fatti esaminati in sede penale e quelli oggetto del giudizio civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)