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Sez. U, Sentenza n. 8452 del 02/04/2008 (Rv. 602484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Art. 8, comma 5, della legge n. 68 del 1999 - Mantenimento della posizione in graduatoria in favore dei disabili licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo - Interpretazione - Applicabilità nella sola ipotesi di avviamento obbligatorio al lavoro - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di diritto al lavoro dei disabili, l'art. 8, comma 5, della legge n. 68 del 1999, nello stabilire che i lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto di inserimento nell'azienda, invece di richiedere una nuova iscrizione con decorrenza "ex nunc", reca una disposizione di favore, frutto di una scelta discrezionale del legislatore operata, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 38, primo comma, Cost., in base ad un bilanciamento tra la tutela del disabile già beneficiario di un atto di avviamento e quella degli altri disabili in attesa ancora del primo atto di avviamento, la quale, proprio per l'eccezionalità della garanzia ed il contesto normativo nel quale è collocata (ossia la disciplina degli elenchi e delle graduatorie dei disabili), va interpretata nel senso che il mantenimento della posizione di graduatoria presuppone che l'avviamento al lavoro del disabile sia avvenuto in forza di collocamento obbligatorio e non già di collocamento ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 8 com. 5, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)