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Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009 (Rv. 608838 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Art. 10, comma 4, della legge n. 68 del 1999 - Interpretazione - Divieto di risoluzione del rapporto in favore del personale inabile - Applicabilità - Al solo personale assunto obbligatoriamente - Computabilità nella quota di riserva aziendale scoperta del personale invalido non assunto obbligatoriamente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608838-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di diritto al lavoro dei disabili, l'art. 10, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 - secondo il quale "il recesso di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3" - si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 10 com. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 10 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)