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Sez. L, Sentenza n. 1606 del 12/03/1982 (Rv. 419427 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DIPENDENTI TURNISTI DELLA RAI - LAVORO PRESTATO IL GIORNO DI PASQUA - RETRIBUZIONE DOVUTA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419427-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DIPENDENTI TURNISTI DELLA RAI - LAVORO PRESTATO IL GIORNO DI PASQUA - RETRIBUZIONE DOVUTA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per i lavoratori turnisti dipendenti dalla RAI, il riconoscimento pattizio (contratto collettivo aziendale del 1950 e successivi) della natura festiva della pasqua - che cade sempre di domenica -, stante la possibilità di non coincidenza della domenica stessa con il giorno di riposo settimanale, assume rilievo nel senso che, ove tale coincidenza si verifichi, ad essi è dovuto il trattamento contrattuale previsto per il caso in cui la festività cada nel giorno destinato al riposo settimanale (concessione del riposo sostitutivo), mentre in Mancanza di essa, dovendosi considerare la domenica alla stregua di qualsiasi giorno feriale, il lavoro prestato durante la pasqua produce le medesime conseguenze di quello prestato durante le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dall'art.1 della legge 31 marzo 1954 n. 90, restando irrilevante la cadenza domenicale della pasqua stessa. (V 1561/74, mass n 369714).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)