Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 01/06/1974 (Rv. 369714 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA.*
Il riposo settimanale dei ferrotramvieri puo essere disciplinato anche da norme particolari e regolamentari, nonche dagli stessi accordi collettivi od individuali, a condizione che le Disposizioni relative si presentino con i requisiti enunciati nella sentenza n 140 del 1971 della Corte costituzionale e precisamente risultino dettate dalla necessita di tutelare apprezzabili interessi della produzione e del lavoro, rispondano a criteri di ragionevolezza e conservino nel complesso il rapporto di uno a sei fra giorni di riposo e di lavoro: in difetto di tali condizioni il riposo settimanale resta disciplinato dall'art 2109 cod civ. (V 2183'73, mass n 365408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 com. 2 n. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)