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Sez. T, Sentenza n. 34274 del 27/12/2025 (Rv. 677414-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU | Concessione di bene demaniale del comune - Autonomo titolo d’imposta - Sussistenza - Successiva cessione dei diritti sul bene - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677414-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU

In tema di ICI, con riguardo all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 504 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, e in tema IMU, con riguardo all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, la concessione di beni demaniali (o del patrimonio indisponibile) del comune individua un titolo d'imposta nuovo e autonomo, integrante un diverso e indipendente presupposto costitutivo della tassazione, basato sull'atto amministrativo di concessione, il quale, in termini speciali e derogatori, prescinde dalla titolarità del diritto reale previsto per le altre ipotesi impositive e assorbe ex lege ogni questione sulla soggettività passiva dell'imposta nei confronti dell'ente impositore, così da non essere inciso, a tal fine, dalle successive vicende circolatorie dei diritti sui beni che ne costituiscono l'oggetto.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/05/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)